Rintracciabilità (art.17 Reg. (CE) 1935/2004)<br />
a) La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, e fornire le informazioni ai consumatori ed infine per giungere all’attribuzione delle responsabilità;<br />
b) Le materie prime, nonché i materiali utilizzati per la lavorazione devono essere rintracciabili. Per tale fine è necessario avere una procedure che consente l’ individuazione delle aziende da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti prodotti, trasformati o distribuiti.